1. L'esecuzione delle forme di cooperazione previste dal titolo IV della Convenzione è consentita, nei limiti di cui all'articolo 2 della Convenzione medesima, alle autorità indicate nell'articolo 4, numero 7), della stessa Convenzione.
2. Per lo svolgimento delle forme di cooperazione particolari di cui al titolo IV della Convenzione che comportano l'esecuzione, l'omissione o il ritardo di atti di polizia giudiziaria, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'autorità giudiziaria territorialmente competente, che autorizza con decreto.
3. Nel caso di esecuzione delle operazioni di cui agli articoli 20 e 21 della Convenzione nel territorio nazionale da parte di funzionari degli altri Stati contraenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'autorità giudiziaria competente, che autorizza con decreto.
4. In ogni caso, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente trasmette, senza ritardo, motivato rapporto all'autorità giudiziaria competente.
5. I funzionari degli altri Stati contraenti, che prendono parte nel territorio